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(Hélder Câmara - Arcivescovo della Chiesa cattolica)

giovedì 8 ottobre 2009

Il pericolo che il Presidente rinunci ad esercitare i suoi poteri, garanzia per tutti



Gio. 08.10.2009 - Dal Blog di Paolo Franceschetti (05.10.2009), di Solange Manfredi.

" Il 03 ottobre 2009 il Presidente Napolitano, prima di firmare il decreto legge 103/2009 (lo scudo fiscale), ad un cittadino che gli ha urlato: “Presidente, non firmi, lo faccia per le persone oneste”, ha risposto: “Nella Costituzione c'è scritto che il presidente promulga le leggi. Se non firmo oggi il parlamento rivota un’altra volta la stessa legge ed è scritto che a quel punto io sono obbligato a firmare. Questo voi non lo sapete? Se mi dite non firmare, non significa niente".

Davanti a questa affermazione del Presidente Napolitano ho sobbalzato come cittadina, prima ancora che come giurista. Ritengo l'affermazione del Presidente delle Repubblica italiana di una gravità assoluta, nonchè foriera di gravi rischi per l’esistenza stessa della democrazia. xxx

Mi spiego.

Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione.

Cosa significa questo?

Significa che il Presidente della Repubblica ha l'importantissimo compito di controllo preventivo di costituzionalità sulle funzioni legislative e di governo.

Come esercita il Capo dello Stato questa funzione di controllo? Emanando le leggi.

Il Costituente ha previsto che sia compito del Presidente della Repubblica promulgare le leggi, emanare i decreti ed i regolamenti proprio per permettergli di svolgere questa funzione di controllo. Infatti il parlamento vota una legge (decreto o regolamento), questa giunge sul tavolo del Capo dello Stato che, con la sua firma, ne garantisce la conformità ai principi costituzionali.

Se il presidente ha dei dubbi, e ritiene che la legge presenti profili di incostituzionalità, può, e deve, non firmare, ovvero può, e deve, porre un veto sospensivo sulle legge e, con messaggio motivato, rinviare alle Camere la legge chiedendo una nuova votazione (Art. 74 Cost. “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione)

E' possibile che le Camere non tengano conto delle indicazioni del Capo dello Stato e approvino nuovamente lo stesso testo (difficilmente capita, normalmente le Camere tengono in considerazione le indicazioni del Capo dello Stato). In questo caso il Capo dello Stato deve firmare e promulgare la legge (Art. 74 Cost. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata)[1].

Tale previsione ha un suo perché. Infatti il Costituente, ben consapevole dell'importanza della costituzione, e volendo tutelarla da tutti i possibili abusi, ha predisposto una doppia garanzia: da un lato quella del Capo dello Stato su possibili abusi della maggioranza (con il veto sospensivo); dall'altra da possibili abusi proprio del Capo dello Stato che, abusando del suo diritto di veto, potrebbe rifiutarsi di mettere la firma sulle leggi votate dalle camere così bloccando all’infinito il Legislatore.

Ma tutto ciò non significa che la funzione preventiva di controllo di costituzionalità del Capo dello Stato non sia importante, anzi è fondamentale e, sopratutto, non può essere sostituita dal solo controllo successivo della Corte Costituzionale.

Infatti, se è vero che le decisioni di rispondenza delle leggi alla Costituzione competono alla Corte Costituzionale, è anche vero che il potere di valutazione preventiva dato al Capo dello Stato, ove non esercitato, può portare a violazioni costituzionali irreparabili. Mi spiego.

Il capo dello stato ha la funzione di garante della costituzione (funzione di controllo preventiva).

La corte costituzionale ha la funzione di custode della costituzione (funzione di controllo successiva).

Il rispetto della carta costituzionale può avvenire solo se entrambe le funzioni vengono svolte correttamente.

Per comprendere meglio questo concetto analizziamo il decreto legge sullo scudo fiscale (103/2009) appena firmato da Napolitano. (Per una disamina più approfondita della problematica rinviamo all’articolo apparso sul blog Uguale per tutti http://toghe.blogspot.com/2009/10/lo-scudo-fiscale-tra-amnistia.html)

L'effetto “salvifico” dello scudo, che prevede la non punibilità di alcuni reati se collegati alla illecita esportazione di capitali all’estero, si applicherà solo ai soggetti che al 05 agosto 2009 non avevano ancora un procedimento penale pendente, ovvero gli evasori non ancora scoperti.

Ecco il problema costituzionale, nello specifico la violazione dell’art. 3 (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”)

Perché? Perché l’applicazione di questo “beneficio” non viene ancorata ad una condotta del soggetto, ma ad un fattore esterno (ovvero se la Guardia di Finanza ti ha scoperto oppure no).

Ciò ha come conseguenza che tra due persone che hanno tenuto la stessa condotta, che hanno commesso lo stesso reato, una verrà condannata e l'altra no. Non vi pare violi leggermente l'art. 3 della Costituzione?.

Ma c'è di più. Ed è qui che appare assolutamente chiaro come una tutela efficace dei diritti costituzionali possa avvenire solo se entrambe le funzioni di controllo della costituzione (preventiva del Capo dello Stato e successiva della corte costituzionale) vengono svolte.

Anche se un domani la corte costituzionale giudicherà il decreto legge sullo scudo fiscale (103/2009) incostituzionale, non sarà comunque possibile porre rimedio alla violazione dell’art. 3 della Costituzione. Infatti per il principio del “favor rei” presente nel nostro ordinamento (che stabilisce che all'imputato si applica la legge più favorevole con la conseguenza, quindi, che non potrà subire gli effetti negativi della sentenza che pronuncia l’incostituzionalità di una legge), tutti coloro che avranno evaso e si saranno “protetti” con lo scudo fiscale successivamente dichiarato incostituzionale, non saranno comunque perseguibili, sancendo così definitivamente la violazione dell'art. 3 della nostra Costituzione.

Ma questo rischio era ben presente nel nostro costituente (abbiamo una delle migliori costituzioni del mondo), ed è per questo che ha predisposto due fasi di controllo alla nostra costituzione, perché il solo controllo successivo della corte costituzionale, in alcuni casi, non potrà che essere tardivo per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti, come abbiamo appena visto.

In altri termini, se il Capo dello Stato rinuncia a priori ad esercitare a questa sua importantissima funzione preventiva di garante della costituzione, non solo la sua figura si riduce a quella di un passacarte ma, così facendo, salta la nostra costituzione.


La nostra costituzione è un sistema di regole /funzioni integrato teso alla garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini (che poi è quello che ci permette di essere una democrazia). Se una funzione non viene esercitata il sistema salta, saltano le efficaci garanzie sui possibili abusi ai nostri diritti fondamentali, salta il sistema democratico alla base della nostra repubblica.


Ecco perché è tanto grave la dichiarazione del presidente Napolitano che afferma: “Nella Costituzione c'è scritto che il presidente promulga le leggi. Se non firmo oggi il parlamento rivota un’altra volta la stessa legge ed è scritto che a quel punto io sono obbligato a firmare. Questo voi non lo sapete? Se mi dite non firmare, non significa niente".

Significa eccome. E’ fondamentale! E’ la differenza tra “tutelare” e “non tutelare” efficacemente un diritto costituzionale!

Il Capo dello Stato non può rinunciare a priori ad esercitare la sua funzione di garante dicendo “tanto è lo stesso, il parlamento rivota un’altra volta la stessa legge”. Innanzitutto come fa a saperlo? Ma, sopratutto, anche qualora avesse questa consapevolezza, questa può essere sufficiente per indurlo a non esercitare la sua funzione? NO!

Ma se il Capo dello Stato è arrivato a dire questo la domanda da porsi è:

Cosa intendeva dire veramente il Presidente Napolitano con quella frase?

E' credibile che non sappia cosa comporta la carica che ha assunto?

E' credibile che non conosca l’importanza della sua funzione, e le possibili ed irreparabili conseguenze se questa non viene esercitata?

Se non pare credibile tutto ciò, cosa ha voluto dire esattamente il Presidente della Repubblica con quella frase?

Ma, sopratutto, se il Capo dello Stato rinuncia a priori ad esercitare la sua funzione di garante della Costituzione, la nostra si può chiamare ancora democrazia?

In altri termini: siamo ancora in una Repubblica oppure, probabilmente, siamo in un momento cui non vi è più controllo agli abusi di una maggioranza perché chi demandato a questo compito vi ha rinunciato a priori dichiarandolo pubblicamente? E se è così, l’affermazione di Napolitano può significare che, in realtà, è già stato attuato e portato a termine una sorta di golpe bianco?

Spero vivamente di no.

[1] In realtà, nei casi più gravi, si ritiene che, se la legge che gli viene chiesto di firmare è anti-costituzionale, ovvero apparisse gravemente ed irrimediabilmente lesiva delle competenze costituzionali di un altro potere, il Capo dello Stato potrebbe ancora rifiutarsi di firmare, proprio in forza della sua primaria funzione di garante della costituzione e dell'equilibrio tra poteri. Certo, a fronte di un atto così' "forte" probabilmente si assisterebbe ad uno scontro durissimo in cui il Governo potrebbe sollevare un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale " xxx

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